D.Lgs 231/01
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è un istituto introdotto in Italia con il D.Lgs 231/2001.
Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e le disposizioni, in esso previste, si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tali responsabilità non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Nel caso di commissione di determinati illeciti penali, dolosi e colposi, commessi da specifici soggetti (l’elenco è contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001) comporta una parallela responsabilità amministrativa della società per non avere adeguatamente adottato tutte le cautele e le precauzioni, in eligendo ed in vigilando, volte ad impedire la commissione di determinati reati ad opera dei propri dirigenti, preposti e dipendenti.
Fattispecie sanzionatorie
Le Sanzioni Interdittive adottabili in caso di condanna della società sono in molti casi in grado di mettere in crisi l’impresa dato che possono comportare il commissariamento, l’interdizione dell’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e/o servizi.
Le Sanzioni Pecuniarie constano, invece, nella condanna al pagamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, sulla base di una quantificazione in quote; non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Strumenti giuridici a salvaguardia del regime sanzionatorio
Gli strumenti giuridici offerti alla società per dimostrare la mancanza di colpa nel vigilare sull’operato del proprio personale sono:
1 – L’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) vale a dire di un documento attestante che la società ha preventivamente valutato i rischi di commissione dei reati all’interno dell’azienda ed ha stabilito determinati protocolli e procedure da seguire per eliminare ovvero delimitare al massimo questi rischi.
Il Modello di Organizzazione e Gestione si articola come segue:
A – Parte generale contenente le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione e le modalità di creazione del modello e della sua diffusione: formazione/informazione.
B – Parte speciale afferente alle diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e recante la mappatura dei rischi di commissione dei reati; tale parte contempla:
– Codice Etico-Comportamentale;
– Sistema disciplinare;
– Sistema di Procure e deleghe;
– Organizzazione gerarchico-funzionale;
– Documento di mappatura dell’analisi rischi.
2 – L’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) ossia un organismo che ha funzione di vigilare sul corretto funzionamento ed osservanza del MOGe di curarne l’aggiornamento con poteri autonomi di iniziativa e controllo; la costituzione di un OdV prevede la redazione dei seguenti documenti:
– Statuto dell’OdV;
– Regolamento dell’OdV.
Per garantire l’autonomia e l’imparzialità dei compiti di vigilanza gravanti sull’ODV, è consigliabile che ne facciano parte professionisti “esterni” all’organigramma aziendale (dottrina e giurisprudenza concordano, ad esempio, sul fatto che il CdA (Consiglio di Amministrazione) e/o il collegio sindacale non dovrebbe coincidere con l’OdV e che appare consigliabile che ne faccia parte un esperto in diritto penale, trattandosi di responsabilità legata alla commissione di reati ed una figura di responsabile tecnico per la parte di verifica del MOG.
I reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa degli enti sono molteplici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano:
– truffa ai danni dello stato;
– reati informatici e trattamento dei dati;
– concussione;
– delitti contro l’industria o il commercio;
– frode in commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine; vendita di prodotti industriali con segni contraffatti;
– ricettazione e riciclaggio;
– violazione del diritto d’autore;
– reati ambientali;
– impiego come lavoratori di cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano;
– omicidio colposo e lesioni personali commesse con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L’adozione del MOG e del OdV è prevista per tutte le imprese che abbiano al loro interno qualche profilo di rischio inerente alla commissione dei reati indicati ed è applicabile anche alle imprese individuali.
Interazione con gli altri sistemi aziendali
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, deve essere configurato come completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.
Il “Modello 231” non si pone, quindi, come strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità, sicurezza, salute ed ambiente (es.: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e/o di responsabilità sociale (SA 8000), il sistema di controllo e gestione salute e sicurezza in ambito lavorativo (D.Lgs. 81/2008 – ISO 45001), il Regolamento Privacy – GDPR 679/2016, ecc…).
Conclusioni
In caso di imputazione per illecito amministrativo la società sarà esente da responsabilità solamente se potrà dimostrare immediatamente, nel giudizio penale a suo carico, di avere adottato un modello idoneo (MOG) e di avere istituito un Organismo di vigilanza (OdV) che ha correttamente ed efficacemente vigilato sull’applicazione del modello (Art. 6 D.Lgs. 231/01).
Superato positivamente questo vaglio da parte dell’Autorità Giudiziaria, la società verrà assolta dall’illecito amministrativo, slegando le sue sorti da quelle del proprio dirigente o dipendente (la cui eventuale condanna penale per il reato commesso, pertanto, non avrà alcuna ripercussione sulla società).
Particolarità di notevole rilievo è che la Società non risponde del reato commesso, da uno dei soggetti indicati, anche quando il sistema creato non sia stato idoneo ad evitare la commissione del reato stesso.
L’elemento scriminante, che toglie al fatto il carattere di reato, è dato dalla mera adozione di un valido sistema di prevenzione e da una sufficiente vigilanza da parte dell’OdV (art. 6 lett. a), d.lgs. 231/01).